STATUTO dell’Associazione “Il Comitato delle Donne” 

DEFINIZIONE E FINALITA’

Art. 1 Denominazione e Sede

L’Associazione  Il Comitato delle Donne costituita in Trapani in data 7 novembre duemiladodici, è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. Si potranno istituire sedi secondarie.

Art. 2 Scopo e Obiettivi

Scopo dell’Associazione è promuovere e sostenere l’affermazione dell’autonomia culturale, professionale e politica delle donne. L’associazione ha la finalità, di dare voce alla presenza, alla soggettività, alla competenza, all’autorevolezza di tutte le donne; di far emergere, di proporre, di confrontare valori e riferimenti che stanno alla base di una convivenza democratica, partecipata, non violenta che determinano la qualità della vita delle persone e, di conseguenza, del territorio.

L’Associazione promuove inoltre la formazione delle donne relativamente alle attività politiche al fine di accrescere la partecipazione femminile alla vita pubblica.

L’associazione promuove e sostiene la creazione di una rete tra donne che svolgano attività diverse in ambito professionale, culturale e politico, finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze.

L’Associazione si avvale per il proprio funzionamento dell’attività volontaria e gratuita delle proprie associate.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà avvalersi di professionisti esterni singoli o collettivi quali Istituti di ricerca, Enti specializzati, attraverso appositi accordi e convenzioni.

L’associazione interviene nel campo dell’educazione, della formazione e della didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza sensibile ai problemi della società moderna, dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

Promuove attività legate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà sociali e culturali.

Lotta contro ogni forma di sfruttamento, d’ignoranza, d’ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione. Promuove e organizza ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e recuperare lo spirito sociale e comunitario tra di essi, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o Associazioni.

Organizza la vita associativa come esperienza comunitaria, per favorire la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il reciproco rispetto, l’educazione all’impegno sociale e alla partecipazione.

Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza e cultura.

Sono inoltre compiti dell’Associazione:

Attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, ricreativo, sportivo, e ogni altra iniziativa negli Enti locali, Istituti, Università, ecc., che favoriscano un’utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di vista culturale e formativo.

Svolgere e organizzare – in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, politici, sociali, istituzionali – attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, cenacoli con la guida di un relatore o meno, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste attività varie nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, musica, arti, formazione ecc.); promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni, spettacoli, feste e incontri, serate in discoteca, concerti e attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, cinema, discografia, grafica e grafica pubblicitaria, attività discografiche, attività editoriali, attività culturali, attività fotografiche e arti visive in generale, attività turistiche ed agrituristiche;

Svolgere, inoltre, ogni altra attività utile e necessaria alla realizzazione delle proprie finalità.

Art. 3 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, appartenenza etnica e professionale. I Soci si distinguono in quattro categorie.

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e hanno costituito, con la loro contribuzione, il fondo dell’Associazione. I soci fondatori entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio fondatore e di membro del Consiglio Direttivo è legata al periodo di vita dell’associazione nonché alla volontà degli stessi soci. I soci fondatori, successivamente all’anno di costituzione, verseranno la medesima quota dei soci sostenitori.

SOCI SOSTENITORI: Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione, contribuiscono finanziariamente, attraverso il versamento di una quota associativa annuale stabilita nel Regolamento interno e, attraverso la personale collaborazione, alla realizzazione di attività, iniziative ed eventi culturali su tutto il territorio locale, nazionale ed estero. La qualifica di socio sostenitore ha validità illimitata, salvo radiazione da parte del Consiglio Direttivo o decadenza per mancato versamento della quota entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per il versamento.

SOCI ORDINARI: Sono soci ordinari, le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, partecipano alle attività sociali, contribuiscono finanziariamente attraverso il versamento di una quota associativa annuale stabilita nel Regolamento interno e partecipano a tutte le iniziative poste in essere dall’Associazione. La qualifica di socio ordinario ha validità illimitata, salvo radiazione da parte del Consiglio Direttivo o decadenza per mancato versamento della quota entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per il versamento.

SOCI ONORARI: Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche  che con il proprio lustro  e merito contribuiscano al prestigio dell’Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

 

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e il rispetto della civile convivenza.

 

Art. 4 Domanda di Ammissione

Gli aspiranti soci devono compilare la domanda menzionando, nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail e numero telefonico

La domanda si presenta al Consiglio direttivo anche tramite i soci che sono autorizzati alla sua accettazione. La formalizzazione dell’iscrizione avviene attraverso il versamento della quota annuale in occasione degli incontri appositamente organizzati e successiva delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Tutte le categorie di Soci hanno diritto:

– di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

– di partecipare a tutti i corsi e seminari proposti dall’Associazione;

– d partecipare alle Assemblee dell’Associazione

– di voto nelle Assemblee, nonché dell’elettorato attivo e passivo;

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che sono in regola con il versamento della quota annuale.

 

Art. 6

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli Organi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nell’ambito dell’Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce, pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per:

–       Decesso;

–       mancato pagamento della quota sociale;

–       dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

–       espulsione o radiazione.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa mediante:

–       richiamo scritto

–       sospensione temporanea

–       espulsione o radiazione,

per i seguenti motivi:

–       inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;

–       denigrazione dell’Associazione, dei suoi Organi, dei suoi soci;

–       attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

–       commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;

–       appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti, progetti o idee di proprietà del sodalizio;

–       arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione, ai locali utilizzati dalla stessa ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 9

Contro ogni provvedimento di sospensione espulsione o radiazione, è ammesso il Ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale – in via definitiva – decide la prima Assemblea dei Soci.

 

Art. 10

La partecipazione alle attività istituzionali è consentita ai minorenni se autorizzati dai genitori. Tale partecipazione non dà diritto allo status di socio. Nel regolamento interno verranno disciplinate le attività che i minori possono espletare. 

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

–       beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

–       quote associative;

–       contributi, erogazioni;

–       lasciti e donazioni;

–       proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Art. 12

Il rendiconto annuale comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Una deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, comunque, non oltre il 180esimo giorno dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

.Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto di un prospetto illustrativo della situazione economica relativo all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell’Associazione.

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Partecipano all’Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione della stessa sono in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria,  è indetta a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto presso la sede sociale o altri luoghi deputati, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo di prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica.

 

Art. 15

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti, salvo le eccezioni di cui all’ art. 15.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti in sede di Assemblea straordinaria almeno la metà più uno dei soci e sono valide solo se approvate all’unanimità dai soci fondatori.

Art. 17

L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletto in seno alla stessa. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate.

Art. 18

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all’ ultimo comma dell’ art. 5, o nei termini più lunghi previsti dall’ultimo comma dell’’art. 12 :

–       approva il rendiconto economico e finanziario;

–       approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;

–       elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) alla scadenza del mandato.

Art. 19

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione o altri luoghi deputati e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

 

Art. 20

Delle delibere assembleari dovrà essere redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. E’ composto da un massimo di undici membri, eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di persone fisiche, anche soci, o giuridiche, di commissioni di lavoro, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi mirati.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’ Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’ Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; può contestualmente assumere la carica di Tesoriere;

Il Tesoriere: cura la tenuta dei conti e la redazione del rendiconto annuale.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo

–       deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

–       redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

–       fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta  all’anno e convocare l’assemblea straordinaria;

–       eseguire le delibere dell’ Assemblea;

–       redigere regolamenti interni;

–       assumere e licenziare il personale dipendente;

–       formulare i programmi dell’ attività sociale sulla base delle linee approvate dall’ Assemblea e del relativo documento economico di previsione;

–       deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

–       stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

–       curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione o ad essa affidati;

–       decidere le modalità di partecipazione dell’ Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

–       concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa con specifica delibera motivata, per ragioni di merito o di prestigio.

Art. 25

Le sedute  del Consiglio Direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Delle deliberazioni del Consiglio va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario. Tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni e alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando sia deliberato da due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni. Nel periodo di vacatio resta in carica il Consiglio direttivo per l’ordinaria amministrazione il Consiglio direttivo decaduto o dimissionario.

SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 27

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti e con il contestuale voto unanime dei soci fondatori.

La mancanza di uno dei due requisiti non consente lo scioglimento dell’associazione. La richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritti di voto, con l’esclusione delle deleghe.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l’ Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

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